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Comunicato ufficiale relativa al reclamo del Chiavari

GARA DEL 16 NOVEMBRE 2011 CHIAVARI CALCIO – FOLGORE CARATESE

Il Giudice Sportivo,

letti gli atti del reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla ASD Chiavari
Calcio;
Osserva

La società reclamante contesta la regolarità dello svolgimento della gara per avere la “Folgore Caratese” fatto partecipare alla stessa il calciatore Bigioni Nicolò che non aveva titolo per prendervi parte essendo stato squalificato per un turno (somma di ammonizioni) in occasione della gara precedente - Naviglio Trezzano – Folgore Caratese - disputatasi il 13 novembre 2011.

Il reclamo è privo di fondamento,

L’art.22 del CGS, al comma 2° prevede che le sanzione che comportano squalifiche dei tesserati,
devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo;

Nel caso che ne occupa, il Comunicato Ufficiale riportante la squalifica del Bigioni è il n° 55, pubblicato il 16/11/2011 nello stesso giorno cioè in cui si è disputata la gara all’oggetto con la conseguenza che il Bigioni aveva pieno titolo per prendere parte alla stessa;

PQM

1) respinge il reclamo
2) convalida il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Chiavari Calcio – Folgore
Caratese 0-2
3) dispone di addebitare la tassa del reclamo.

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